Art. 1

In vigore dal 4 mar 1869
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Milano nell'adunanza in data 13 settembre 1866, e quelle dei Consigli comunali di Corneliano Bertario, Cavaione e Truccazzano, in data 6, 8 e 9 dicembre successivo; Visti gli articoli 13 e 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A; Abbiamo decretato e decretiamo: . I Comuni di Corneliano Bertario e Cavaione sono soppressi ed aggregati a quello di Truccazzano, rimanendo separate le rispettive passività, rendite patrimoniali e le spese ordinarie, in ordine al 2° alinea dell'articolo 13 della succitata Legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-01-17;4834#art-1

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