Art. 1
In vigore dal 28 feb 1869
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Milano nell'adunanza del 13 settembre 1866, e quelle dei Consigli comunali di Bustighera, Mediglia e Mercugnano, in data 16, 18 e 28 dicembre successivo;
Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I Comuni di Bustighera e Mercugnano sono soppressi ed aggregati a quello di Mediglia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-01-07;4819#art-1