Art. 1
In vigore dal 7 feb 1869
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione sarà data, a partire dal 1° gennaio 1869, alla Dichiarazione firmata in Vienna il 30 dicembre 1868 dall'Italia, Austria, Francia e Confederazione Svizzera, mediante la quale la riduzione delle tasse, stipulata nell'accordo conchiuso a Vienna il 22 luglio 1868 fra i Delegati d'Italia, Austria e Ungheria, Francia e Svizzera, per le corrispondenze telegrafiche scambiate fra l'Inghilterra e gli Uffizi di Austria e d'Ungheria, è estesa alle corrispondenze scambiate, per la via dell'Austria, fra il Regno Unito da una parte, e la Turchia, la Servia, i Principati Uniti e la Grecia dall'altra.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 1° gennaio 1869.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1869
Reg. 45 Atti del Governo a c. 87. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
L. F. Menabrea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-01-01;4807#art-1