Art. 2
In vigore dal 30 gen 1869
Fino alla ricostituzione dei novelli Consigli comunali di Budrio e Minerbio, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia nei modi di Legge, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 6 dicembre 1868.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1868
Reg. 45 Atti del Governo a c. 37. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
G. Cantelli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-12-06;4748#art-2