Art. 1

In vigore dal 22 gen 1869
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la Legge 19 ottobre 1859 mille servitù militari; Visto il Decreto 22 dicembre 1861, portante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione della Legge succitata; Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Vado, vengono determinati, entro i limiti stabiliti colla Legge succitata, dal Piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 25 novembre 1868. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei coni addì 3 dicembre 1868 Reg. 45 Atti del Governo a c. 2. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. E. Bertole-Viale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-25;2079#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitu' militari da applicarsi alle proprieta' fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Vado. — Testo vigente | Portale Normativo