Art. 2
In vigore dal 28 gen 1869
Fino alla ricostituzione dei novelli Consigli comunali di Cà d'Andrea e Voltido, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia nei modi di Legge, le attuali Rappresentanze dei due menzionati Comuni continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, curando di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-19;4746#art-2