Art. 2
In vigore dal 31 gen 1869
Fino alla ricostituzione dei Consigli comunali di Corana e Pieve Albignola, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia nei modi di Legge, le attuali Rappresentanze dei succitati due Comuni continueranno, come per il passato, a disimpegnare le loro attribuzioni, ma eviteranno di prendere deliberazioni che possano, vincolare l'azione dei futuri Consigli comunali.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 15 novembre 1868.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1868
Reg. 45 Atti del Governo a c. 46. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
G. Cantelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;4758#art-2