Art. 2

In vigore dal 23 gen 1869
Fino alla ricostituzione dei novelli Consigli comunali di Zenson e San Biagio, cui si procederà, a cura del Prefetto della Provincia, in base alle liste amministrative, riformate a norma del prescritto dall'articolo 17 della Legge sovracitata, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 15 novembre 1868. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1868 Reg. 45 Atti del Governo a c. 41. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. G. Cantelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;4745#art-2

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