Art. 2

In vigore dal 8 gen 1869
Fino alla ricostituzione dè Consigli comunali di Magliano dè Marsi e Sante Marie, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia in base alle attuali liste amministrative, modificate, per quanto riflette la borgata Marano, a norma del 2° comma dell'articolo 17 della Legge succitata, le attuali Rappresentanze dei due menzionati Comuni continueranno a disimpegnare le loro attribuzioni come per il passato, ma eviteranno di prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli comunali. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 29 ottobre 1868. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1868 Reg. 44 Atti del Governo a c. 99. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli DE FILIPPO. G. CANTELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-10-29;4719#art-2

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