Art. 1
In vigore dal 7 dic 1868
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;
Visto il Decreto 22 dicembre 1861, portante l'approvazione del Regolamento per la esecuzione della Legge succitata;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
.
Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione di Rocca d'Anfo, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla Legge succitata, dal Piano generale annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-10-19;2065#art-1