Capo IV
Art. 31
AbrogatoIn vigore dal 1 nov 1868 al 15 dic 2010
Quei Professori, ai quali nella distribuzione delle lezioni, a tenore dell'orario, non fosse stata assegnata una lezione giornaliera, saranno di preferenza incaricati dal Comandante della Regia Scuola, d'accordo col Direttore degli studi, di quelle straordinarie incombenze che fossero da lui riputate utili al buon andamento degli studi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-09-20;4647#art-31