Art. 1

In vigore dal 27 ott 1868
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data all'Accordo firmato in Vienna addì 22 luglio 1868, fra il Delegato del Governo d'Italia da una parte, e i Delegati dei Governi d'Austria e d'Ungheria dall'altra, per la riduzione delle tasse per lo scambio delle corrispondenze telegrafiche fra i due Stati. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 13 settembre 1868. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 27 settembre 1868 Reg. 43 Atti del Governo a c. 192. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli DE FILIPPO. L. F. MENABREA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-09-13;4616#art-1

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Art. 1 Per l'esecuzione dell'accordo firmato a Vienna dal Delegato italiano e dai Delegati d'Austria e d'Ungheria, per la riduzione delle tasse per lo scambio delle corrispondenze telegrafiche fra i due Stati. — Testo vigente | Portale Normativo