Art. 1
In vigore dal 15 ott 1868
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di Montefelcino, Montemontanaro e Monteguiduccio, nelle sedute 17, 21 e 26 giugno scorso;
Visto l'articolo 15 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A partire dal 1° gennaio 1869, i Comuni di Montemontanaro e Monteguiduccio (Pesaro-Urbino) sono soppressi, ed aggregati a quello di Montefelcino.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-08-26;4593#art-1