Art. 1

In vigore dal 15 ott 1868
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di Montefelcino, Montemontanaro e Monteguiduccio, nelle sedute 17, 21 e 26 giugno scorso; Visto l'articolo 15 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865; Abbiamo decretato e decretiamo: . A partire dal 1° gennaio 1869, i Comuni di Montemontanaro e Monteguiduccio (Pesaro-Urbino) sono soppressi, ed aggregati a quello di Montefelcino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-08-26;4593#art-1

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