Art. 3
In vigore dal 3 set 1868
È fatta facoltà al Consiglio della Regia Scuola d'imporre e riscuotere a proprio vantaggio quelle tasse scolastiche che esso stimerà opportune.
Le tasse per il conferimento dei diplomi pei rispettivi insegnamenti, saranno determinate e riscosse dal Governo in conformità delle Leggi e dei Regolamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-08-06;4530#art-3