Art. 1

In vigore dal 2 ott 1868
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. All'articolo IV degli statuti della Regia Accademia degli Avvalorati in Livorno, approvato per Nostro Decreto 1° aprile 1868, inserito col n. MDCCCCLXXXVIII, della raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno, è sostituito il seguente: « Gli accademici non possono oltrepassare il numero di sessanta, e debbono tutti avere titolo e condizione di perfetta rispettabilità ed onoratezza. » Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 6 agosto 1868. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 21 agosto 1868 Reg. 43 Atti del Governo a c. 129. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. C. Cadorna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-08-06;2036#art-1

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