Art. 2
In vigore dal 15 set 1868
Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Siracusa e Floridia, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia in base alle attuali liste amministrative, debitamente riformate per quanto concerne il Comune di Siracusa a norma del 3° comma dell'articolo 17 della Legge succitata, le attuali Rappresentanze continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 2 agosto 1868.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1868
Reg. 43 Atti del Governo a c. 126. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
C. Cadorna.
Storico versioni
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