Art. 2
In vigore dal 14 ago 1868
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Capralba, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia nei modi di Legge, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 30 giugno 1868.
VITTORIO EMANUELE.
Registrato alla Corte dei conti addì 25 luglio 1868
Req. 43 Atti del Governo a c. 73. Credera Visconti.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli DE FILIPPO.
C. CADORNA.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-06-30;4484#art-2