Art. 1
In vigore dal 14 ago 1868
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nella adunanza del 30 gennaio 1867, e quelle dei Consigli comunali di Spino d'Adda e Fracchia, in data dell'8 e 24 aprile successivo;
Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865, alleg. A;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il Comune di Fracchia è soppresso ed aggregato a quello di Spino d'Adda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-06-25;4483#art-1