Art. 1

In vigore dal 14 ago 1868
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nella adunanza del 30 gennaio 1867, e quelle dei Consigli comunali di Spino d'Adda e Fracchia, in data dell'8 e 24 aprile successivo; Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865, alleg. A; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il Comune di Fracchia è soppresso ed aggregato a quello di Spino d'Adda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-06-25;4483#art-1

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