Art. 2
In vigore dal 29 lug 1868
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Pandino, cui si procederà a cura del prefetto della provincia nei modi di legge, le attuali rappresentanze dei comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 14 giugno 1868.
VITTORIO EMANUELE.
C. CADORNA.
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