Art. 1
In vigore dal 28 lug 1868
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del ministro dell'interno,
Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di Revine e Lago (Treviso) nelle adunanze delli 12 aprile, 28 e 29 novembre scorsi;
Visto l'articolo 13 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
I comuni di Revine e Lago sono riuniti in un solo, colla denominazione di Revine-Lago, e col capoluogo nella località di Santa Maria, rimanendo però separate le rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-06-14;4453#art-1