Art. 1

In vigore dal 28 lug 1868
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del ministro dell'interno, Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di Revine e Lago (Treviso) nelle adunanze delli 12 aprile, 28 e 29 novembre scorsi; Visto l'articolo 13 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale; Abbiamo decretato e decretiamo: . I comuni di Revine e Lago sono riuniti in un solo, colla denominazione di Revine-Lago, e col capoluogo nella località di Santa Maria, rimanendo però separate le rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-06-14;4453#art-1

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