Art. 1
In vigore dal 18 lug 1868
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nell'adunanza del 30 gennaio 1867, e quelle dei Consigli comunali di Palazzo Pignano, Monte Cremasco, Cassine Gandine e Scannabue, in data 31 marzo, 22, 23 e 24 aprile successivi;
Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I Comuni di Monte Cremasco, Cassine Gandine e Scannabue sono soppressi, ed aggregati a quello di Palazzo Pignano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-06-11;4436#art-1