Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-05-22;2006#art-2

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Art. 2 Col quale la Societa' anonima per azioni nominative, avente a scopo le operazioni bancarie, costituitasi in Alessandria sotto il titolo di Banca popolare cooperativa agricolo-commerciale, e' autorizzata e ne sono approvati gli statuti. — Testo vigente | Portale Normativo