Art. 1
In vigore dal 14 giu 1868
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nell'adunanza del 30 gennaio 1867, e quelle dei Consigli comunali di Cà dè Bonavogli, Casalorzo Geroldi e De Rovere, in data 30 marzo, 7 e 9 aprile successivi;
Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I Comuni di Cà dè Bonavogli e Casalorzo Geroldi sono soppressi, ed aggregati a quello di De Rovere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-04-29;4375#art-1