Art. 2

In vigore dal 6 giu 1868
Nel più breve termine possibile si procederà alla ricostituzione del nuovo Consiglio comunale di Lendinara in base alle attuali liste elettorali, riformando però quella di Saguedo in base al secondo comma dell'articolo 17 della Legge sovracitata, ed intanto le attuali Rappresentanze dei due Comuni, continueranno nel disimpegno delle attribuzioni loro, ma cureranno di non vincolare in modo alcuno l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 19 aprile 1868. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1868 Reg. 42 Atti del Governo a c. 236. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. C. Cadorna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-04-19;4364#art-2

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