Art. 2
In vigore dal 31 mag 1868
Gli abitati compresi entro le zone di cui al precedente articolo, rimangono esenti dalla servitù militare limitatamente all'area racchiusa entro poligoni minimi circoscritti agli abitati stessi e tracciati sul sito.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 18 aprile 1868.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1868
Reg. 42 Atti del Governo a c. 206. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
E. Bertole-Viale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-04-18;1991#art-2