Art. 2
In vigore dal 15 apr 1868
Nel più breve termine possibile si procederà alla ricostituzione dei due Consigli comunali di Loria e Godego, riformando però le liste elettorali di quest'ultimo Comune in base al 2° comma dell'articolo 17 della Legge sovracitata, ed intanto le attuali Rappresentanze continueranno nello esercizio delle loro funzioni, curando di non vincolare in modo alcuno l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 12 marzo 1868.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1868
Reg. 42 Atti del Governo a c. 138. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
C. Cadorna.
Storico versioni
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