Art. 2

In vigore dal 1 apr 1868
Fino alla ricostituzione dei Consigli comunali di Montemignaio e Castel San Nicolò, cui si provvederà a cura del Prefetto della Provincia nel più breve termine possibile, le attuali Rappresentanze dei due cennati Comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, curando però di non vincolare in modo alcuno l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 13 febbraio 1868. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1868 Reg. 42 Atti del Governo a c. 109. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. C. Cadorna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-02-13;4266#art-2

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