Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-02-09;4221#art-2

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Art. 2 Col quale sono ridotte a un decimo del loro ammontare le sopratasse o multe incorse dai contribuenti alla tassa sulle vetture e sui domestici per l'anno 1867, per mancata od infedele dichiarazione. — Testo vigente | Portale Normativo