Art. 1
In vigore dal 2 feb 1868
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del ministro dell'interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nell'adunanza 29 gennaio scorso, e quelle dei Consigli comunali di Recorfano, Colombarolo e Voltido in data 1 e 7 aprile successivo;
Visto gli articoli 13 e 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A partire dal 1° gennaio prossimo i comuni di Recorfano e Colombarolo sono soppressi ed aggregati a quello di Voltido tenendo separate le rispettive rendite patrimoniali e le passività.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-12-30;4164#art-1