Art. 2

In vigore dal 25 gen 1868
Fino alla ricostituzione del Consiglio comunale di Castelleone, a cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia in base alle attuali liste amministrative, e riformando quelle del Comune di Corte Madama a senso del 2° comma dell'articolo 17 della Legge succitata, gli attuali Consigli comunali di Castelleone e Corte Madama continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, curando però di non vincolare in alcun modo l'azione della futura Rappresentanza. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 22 dicembre 1867. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1867. Reg. 41 Atti del Governo a c. 225. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari. Gualtiero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-12-22;4145#art-2

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