Art. 1

In vigore dal 3 feb 1868
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la Legge 19 ottobre 1859, sulle servitù militari; Visto il Decreto 22 dicembre 1861, portante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione della Legge precitata; Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Il numero e la larghezza delle zone da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della costa orientale del Golfo di Spezia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti colla Legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro Ministro della Guerra. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 18 dicembre 1867. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 27 dicembre 1867 Reg. 41 Atti del Governo a c. 218. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari. Bertole-Viale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-12-18;1965#art-1

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Art. 1 Che determina il numero e la larghezza delle zone soggette a servitu' militare da applicarsi alle proprieta' fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della costa orientale del Golfo di Spezia. — Testo vigente | Portale Normativo