Art. 1

In vigore dal 15 gen 1868
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nella adunanza 30 gennaio scorso, e quelle dei Consigli comunali di Romprezzagno e Tornata, in data 31 marzo e 7 aprile scorso; Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865; Abbiamo decretato e decretiamo: . A partire dal 1° gennaio 1868, il Comune di Romprezzagno è soppresso, ed aggregato a quello di Tornata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-12-11;4118#art-1

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