Art. 1
In vigore dal 15 gen 1868
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Visto il precedente Nostro Decreto in data 30 dicembre 1865, n. 2742, col quale gli ex-feudi Botti e Mangalaviti, in Provincia di Messina, furono staccati dal Comune di Longi ed uniti a quello di Alcara;
Visto l'articolo 15, alinea, della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;
Considerando che nella fattispecie non trattasi di vera borgata o frazione nel senso della Legge;
Avuto l'avviso del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Articolo unico.
A partire dal 1° gennaio 1868, gli ex-feudi Botti e Mangalaviti, in Provincia di Messina, ritorneranno a far parte del Comune di Longi, da cui furono staccati col Nostro Decreto sovracitato.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 8 dicembre 1867.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1867
Reg. 41 Atti del Governo a c. 210. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari.
Gualterio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-12-08;4115#art-1