Art. 2
In vigore dal 20 gen 1868
Fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio comunale di Mira, cui si provvederà a cura del Prefetto della Provincia nei modi di Legge, e riformando le attuali liste amministrative dei Comuni di Mira ed Oriago in base al 2° comma dell'articolo 17 della Legge sovracitata, le attuali Rappresentanze dei tre cennati Comuni continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, curando però di non vincolare in modo alcuno l'azione del futuro Consiglio comunale.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 28 novembre 1867.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 26 dicembre 1867
Reg. 41 Atti del Governo a c. 216. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari.
Gualterio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-28;4131#art-2