Art. 2

In vigore dal 8 gen 1868
Fino alla ricostituzione del novello Consiglio comunale di Sesto ed Uniti, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia in base alle statali liste amministrative riformate a senso del 2° comma dell'articolo 17 della Legge sovracitata, gli attuali Consigli comunali di Luignano, Cortetano, Canova del Morbasco e Sesto continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, senza però vincolare in alcun modo l'azione della futura Rappresentanza. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze, addì 28 novembre 1867. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 13 dicembre 1867 Reg. 41 Atti del Governo a c. 181. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari. Gualterio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-28;4099#art-2

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