Art. 2
In vigore dal 8 gen 1868
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Pescarolo ed Uniti, cui si provvederà dal prefetto della provincia nei modi di legge, gli attuali Consigli comunali di Castelnuovo del Vescovo, Pieve Terzagni e Pescatolo continueranno nello esercizio delle loro attribuzioni, curando però di non vincolare in modo alcuno l'azione della futura rappresentanza.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 21 novembre 1867.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1867
Reg. 41 Atti del Governo a c. 155. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari.
Gualterio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4072#art-2