Art. 2
In vigore dal 29 dic 1867
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Esperia, cui si provvederà a cura del signor Prefetto della Provincia, in base alle attuali liste amministrative riformate a senso del 2° comma dell'articolo 17 della Legge sovracitata, le attuali Rappresentanze comunali continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, senza però prendere deliberazioni le quali possano comechessia vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 14 novembre 1867.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1867
Reg. 41 Atti del Governo a c. 139. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari.
Gualterio.
Storico versioni
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