Art. 2

In vigore dal 25 dic 1867
Fino alla ricostituzione del novello Consiglio comunale di Cappella dè Picenardi, cui si provvederà dal Prefetto della Provincia nei modi di Legge, le attuali Rappresentanze comunali continueranno ad esercitare le loro funzioni, curando però di non vincolare comechessia l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 14 novembre 1867. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1867 Reg. 41 Atti del Governo a c. 120. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari. Gualtierio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-14;4048#art-2

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