Art. 1

In vigore dal 4 dic 1867
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la Legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; Visto il Nostro Decreto 22 dicembre 1861, che approva il Regolamento per la esecuzione della precitata Legge; Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il numero e la larghezza delle zone soggette a servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte di Bard vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla Legge succitata, dal piano annesso al presente Decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 18 ottobre 1867. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 28 ottobre 1867 Reg. 41 Atti del Governo a c. 58. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli TECCHIO. G. DI REVEL.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-10-18;1944#art-1

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Art. 1 Regio Decreto che determina il numero e la larghezza delle zone soggette a servitu' militare da applicarsi alle proprieta' fondiarie adiacenti al forte di Bard. — Testo vigente | Portale Normativo