Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;3958#art-1

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Art. 1 Col quale ai quattro Generali d'Armata, Comandanti dei Dipartimenti militari di Firenze, Torino, Bologna e Milano, viene corrisposta e pagata insieme allo stipendio un'indennita' di lire 3,000. — Testo vigente | Portale Normativo