Art. 2

In vigore dal 9 mag 2025
La Società eleggerà domicilio in una delle città del Regno, vi nominerà il suo rappresentante legale dinanzi al Governo ed ai terzi, ed adempierà alle formalità che il Codice di commercio prescrive per la pubblicazione degli atti delle Società nazionali di commercio per azioni.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1938#art-2

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