Statuto›Titolo PRELIMINARE
Art. 4
In vigore dal 12 nov 1867
Accademia, gli Accademici ed i terzi contraenti o con questi o con quella, nei rapporti dell'Accademia soggiacciono alle Leggi accademiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-4