Art. 1

In vigore dal 13 ott 1867
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la Tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali; Vedute le istanze del Comune di Carunchio ond'essere costituito Sezione del Collegio elettorale di Vasto, n. 7, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Celenza sul Trigno, cui fu sino ad ora unito; Considerando che quattordici chilometri di difficilissima strada rendono assai disagevole agli elettori dimoranti in Carunchio il recarsi alle votazioni in Celenza sul Trigno; Noverandosi nel Comune stesso più di 40 elettori iscritti; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il Comune di Carnuchio formerà d'ora in poi una Sezione del Collegio elettorale di Vasto, n. 7, la quale avrà sede nel capoluogo del Comune stesso. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sommariva Perno addì 8 settembre 1867. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1867 Reg. 40 Atti del Governo a c. 258. Crodara Visconti. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. U. Rattazzi.
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Art. 1 Col quale il Comune di Carunchio formera' una Sezione del Collegio elettorale di Vasto con sede nel capoluogo del Comune stesso. — Testo vigente | Portale Normativo