Art. 2
In vigore dal 27 set 1867
Nel più breve termine possibile si procederà alla costituzione del novello Consiglio comunale di Saviano, in base alle attuali liste elettorali, e riformando però quelle di Sirico e S. Erasmo, giusta il secondo comma dell'articolo 17 della Legge sovracitata, ed intanto le attuali Amministrazioni dei tre cennati Comuni continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, senza prendere però deliberazioni che possano vincolare l'azione della futura Rappresentanza.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 11 agosto 1867.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 202. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio.
U. Rattazzi.
Storico versioni
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