Art. 2

In vigore dal 25 set 1867
Fino alla ricostituzione dei novelli Consigli comunali di Borgonato e Passirano, cui si provvederà dal Prefetto della Provincia nei modi di Legge, le attuali Rappresentanze continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, curando però di non vincolare in alcun modo l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 4 agosto 1867. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1867 Reg. 40 Atti del Governo a c. 191. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. U. Rattazzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-08-04;3860#art-2

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