Art. 2

In vigore dal 29 ago 1867
Nel più breve termine possibile si procederà alla costituzione del novello Consiglio comunale di Calci in base alle attuali liste amministrative riformate a norma del secondo comma dell'articolo 17 della Legge succitata, ed intanto l'amministrazione del novello Comune continuerà ad essere affidata all'attuale Consiglio comunale di Pisa, che ne curerà gli interessi, senza però vincolare in alcun modo l'azione della futura Rappresentanza. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 21 luglio 1867. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 1° agosto 1867 Reg. 40 Atti del Governo a c. 174. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. U. Rattazzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-07-21;3824#art-2

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Art. 2 Con cui la Borgata Calci viene separata da Pisa ed eretta a Comune. — Testo vigente | Portale Normativo