Art. 2
In vigore dal 21 ago 1867
Nel più breve termine possibile si procederà alla ricostituzione dei Consigli comunali di Abbadia San Salvatore e Castiglione d'Orcia, tenendo calcolo dell'avvenuta modificazione territoriale, e riformando specialmente le liste elettorali del Comune di Castiglione d'Orcia giusta il censo elettorale stabilito dall' articolo 17, 2° capoverso, della Legge sovracitata, ed intanto le attuali Amministrazioni continueranno a compiere le loro attribuzioni, senza però prendere deliberazioni sovra oggetti che possano vincolare l'azione dei nuovi Consigli comunali.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 7 luglio 1867.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 25 luglio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 167. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio.
U. Rattazzi.
Storico versioni
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