Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-06-23;3770#art-4

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Art. 4 Con cui sono ridotti gli assegni per spese d'ufficio alle Ispezioni sulle Societa' commerciali e sugli Istituti di credito di Torino e di Milano, ed e' soppresso quello dell'Ispettorato di Ancona. — Testo vigente | Portale Normativo