Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-05-09;3680#art-1

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Art. 1 Col quale sono condonate le pene inflitte, e soppresse le procedure pendenti pei fatti indicati nel capitolo XIX del Codice penale austriaco, commessi nelle Provincie della Venezia ed in quella di Mantova. — Testo vigente | Portale Normativo