Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-04-25;3786#art-2

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Art. 2 Col quale cessano di essere considerate come piazze e posti fortificati le opere, torri e localita' dell'isola di Sardegna designate nell'Elenco che fa seguito al Decreto stesso, e cessano di essere soggetti alle servitu' militari gli stabili adiacenti. — Testo vigente | Portale Normativo